Dlgs n. 231/2001 e nuovi obblighi e responsabilità in tema di utilizzo (diretto e/o indiretto) di mano d’opera irregolare
Dlgs n. 231/2001 e nuovi obblighi e responsabilità in tema di utilizzo (diretto e/o indiretto) di mano d’opera irregolare
NB: da agosto 2012 è in vigore l’art. 25-duodecies attinente “all’Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” del D.Lgs n. 231/01 (in materia di responsabilità penale/amministrativa degli enti delle società e delle cooperative).
Il testo della nuova inserita norma è il seguente: “D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”. Questo nuovo articolo estende agli enti (dunque anche alle cooperative) la responsabilità per lo sfruttamento di manodopera irregolare (oltre i limiti stabiliti dal D.Lgs 286/98 in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative). La responsabilità può discendere, non solo da un diretto impiego di manodopera irregolare, ma anche dalla finalità di contenere i costi che potrebbe portare a stipulare accordi e/o contratti con fornitori di servizi nel terziario di base (ad esempio: nel settore delle pulizie; del trasporto; della logistica etc.) che, a loro volta, impiegano (direttamente e/o indirettamente) manodopera irregolare, senza che vengano esperiti i controlli necessari in fase di adesione e/o stipula al/del contratto e/o di conseguente in fase di esecuzione del servizio prescelto.