La Negoziazione Assistita e l’adesione “poco” spontanea
L’adesione al procedimento di negoziazione assistita: gli obblighi per la parte aderente all’invito di negoziazione. L’applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni contrattuali.
Come ormai noto, il Legislatore Nazionale ha introdotto la cosiddetta «convenzione di negoziazione assistita» (da uno o più Avvocati) come strumento deflattivo del contenzioso giudiziale, ossia un accordo mediante il quale le parti convengono ab inizio di cooperare, in buona fede e con lealtà, per risolvere tra loro la controversia insorta o quantomeno insorgente.
Ad oggi, la negoziazione è disciplinata da “scarne” disposizioni normative, le quali, a detta di molti “operatori del diritto”, continuano ad ingenerare incertezze rispetto al genuino espletamento della fase stragiudiziale di auspicabile composizione bonaria.
Sennonché, al riguardo, non può sottacersi che la convenzione in oggetto – con la quale le parti si obbligano espressamente a «cooperare in buona fede» – altro non è che un contratto, a cui devono, giocoforza, ritenersi applicabili le attinenti disposizioni normative (Libro IV del Codice Civile) ed i principi generali ispirati al canone oggettivo di buona fede e di protezione contrattuale. E ciò a prescindere da una specifica obbligazione contrattuale pattuita tra le parti.
Talché, in tale contesto preliminare, si evidenzia un comportamento che, “ahimè”, è spesso riscontrabile in capo al soggetto a cui perviene l’invito di aderire al procedimento stragiudiziale: la parte aderisce all’atto d’impulso della procedura, e poi, per mezzo del proprio legale, in sede di primo incontro, lo stesso “revoca” la precedente adesione manifestando la mera intenzione di non formulare alcuna proposta transattiva così da concludere negativamente la procedura.
Rispetto alle (ipotizzabili) conseguenze giuridiche al detto stigmatizzabile comportamento, si tratta di ragionare sulla falsariga della c.d. “culpa in contraendo” e del correlato risarcimento dell’interesse contrattuale “negativo” di cui alle spese occorse per la stipulazione della convenzione nonché per lo svolgimento (ancorché negativo) della procedura.
La parte lesa, pertanto, “costretta” ad adire l’Autorità giurisdizionale per la tutela dei propri diritti e per i quali già avviava inutilmente il procedimento di negoziazione, potrebbe invocare, parimenti in sede giudiziale (se del caso, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 c.p.c), l’accertamento di una responsabilità civile del convenuto per violazione del principio di buona fede contrattuale sottesa alla normativa in oggetto.
E al riguardo, in ragione delle peculiarità delle spese sostenute, il D.M. n. 55/2014 potrebbe costituire un ragionevole elemento di raffronto per quantificare (ad esempio) le spese legali (stragiudiziali) inutilmente sostenute da una delle parti.
Emerge, tuttavia, un aspetto probatorio non indifferente: come provare il comportamento strumentale di controparte? Difatti, all’atto della conclusione del procedimento di negoziazione, le parti e i rispettivi legali si limitano, di regola, a dare atto “del mancato raggiungimento dell’accordo”, atteso, oltretutto, che le medesime parti si vincolano, in forza della convenzione stipulata, ad un obbligo di riservatezza.
Va da sé che la detta ultima questione dovrebbe, in primis, essere rimessa al comportamento (in buona fede) degli Avvocati che già assistono le rispettive parti pure nella fase precedente alla stipulazione della convenzione.
Peraltro, le problematiche in oggetto potranno (auspicabilmente) essere quantomeno considerate dalla Costituenda Commissione presso il Ministero di Grazia e Giustizia, al fine di elaborare una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie (cfr. Comunicato Stampa del Ministero competente: «Con il compito di elaborare, entro il 30 settembre 2016, un’ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato»).
Contributo: a cura del Dr. Davide Cicu